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STATUTO E REGOLAMENTO

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STATUTO E REGOLAMENTO A.M.M.I.

INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE AL CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA DEL 20 MAGGIO 2023


 

Art. 1 - Denominazione

È costituita l’Associazione Mogli Medici Italiani - A.M.M.I. - Donne per la Salute".
L'Associazione Mogli Medici Italiani -A.M.M.I. - detta anche AMMI Donne per la salute, più avanti chiamata per brevità Associazione, è una libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle disposizioni legislative statali concernenti la materia e dal presente Statuto. Essa è aperta a tutte le figure indicate nel Regolamento, che ne facciano richiesta.


Art. 2 - Finalità

L'Associazione intende perseguire finalità morali, sociali, culturali, assistenziali, solidali e previdenziali per la tutela della donna in generale.
L'Associazione studia e stabilisce i modi ed i mezzi più idonei per raggiungere gli scopi prefissati ed in particolare:
1.    stabilire più stretti contatti fra le famiglie dei sanitari e delle socie;
2.    promuovere a scopo comparativo lo studio della donna nei confronti della società e del lavoro nella dimensione italiana e straniera;
3.    promuovere iniziative nel campo dell'educazione e della prevenzione sanitaria della popolazione in generale e di quella femminile in particolare;
4.    promuovere corsi di aggiornamento, conferenze e manifestazioni culturali in genere, anche indicendo concorsi pubblici rivolti a varie categorie/professioni;
5.    studiare il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza sanitaria anche attraverso contatti con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti previdenziali di categoria;
6.    finanziare la ricerca scientifica, anche indicendo concorsi pubblici rivolti a varie categorie/professioni;
7.    ricercare i mezzi più idonei per aiutare gli orfani e le vedove dei medici che versino in stato di particolare bisogno;
8.    favorire il sorgere di iniziative per la realizzazione di case per medici anziani, mogli e vedove di medici;
9.    prendere contatto con rappresentanti di medici di altre nazioni per la costituzione
di un'identica associazione, ove questa già non esistesse, allo scopo di costituire un'Associazione mondiale delle mogli dei medici.


Art. 3 - Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata presso la residenza della Presidente Nazionale pro tempore.


Art. 4 - Soci
 
Le socie si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da ciascuna Sezione.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Tutte le socie sono tenute a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ogni iscritta è tenuta a comportarsi con il senso di solidarietà, di colleganza e di amicizia che caratterizzano l'Associazione.


Art. 5 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito, a livello locale, dalle quote versate dalle Associate mentre, a livello nazionale, dalle quote versate dalle Sezioni, così come stabilito dal Comitato Esecutivo Nazionale. Le Sezioni sono esentate dal versamento di  tutte le quote per l'anno di costituzione. Inoltre, l'Associazione può assumere iniziative sia a livello locale che a livello nazionale finanziate da contribuzioni pubbliche o private.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Al momento dello scioglimento dell'associazione, il Congresso delibererà a maggioranza semplice la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo in un'iniziativa conforme alle finalità dell'Associazione ovvero in un'iniziativa di utilità generale.
Al momento dello scioglimento di una Sezione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà trasferito al patrimonio dell'Associazione Nazionale o devoluto come beneficenza locale dandone comunicazione e riscontro alla Presidente Nazionale. In entran1bi i casi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 6 - Bilancio

L'anno sociale e l'anno finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Le Tesoriere di Sezione e Nazionale devono redigere il rendiconto consuntivo
economico e finanziario.
Il rendiconto consuntivo economico e finanziario devono essere approvati, a livello locale, dall'Assemblea della Sezione e, a livello nazionale, dal Congresso ogni anno entro il mese di maggio.


Art. 7 - Gli organi

In ogni provincia è promossa la costituzione di una o più sezioni provinciali. Organi istituzionali dell'Associazione, a livello locale, sono quindi:
•    la Sezione;
•    il Comitato Esecutivo di Sezione; la Giunta di Sezione;
•    il Presidente di Sezione;
•    il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti; il Collegio di Sezione dei Probiviri.
Organi istituzionali dell'Associazione, a livello nazionale, sono: il Congresso;
•    il Comitato Esecutivo Nazionale; la Giunta Nazionale;
•    il Presidente Nazionale;
•    il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; Il Collegio Nazionale dei Probiviri.


Art. 8 - Libri Sociali

Sono libri sociali della Sezione: 
il Libro delle Associate; il Libro dei Verbali delle Assemblee di Sezione; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo di Sezione; il libro delle Riunioni della Giunta di Sezione; il Libro del Collegio di Sezione dei revisori dei Conti; il Libro del Collegio di Sezione dei Probiviri; il Libro della contabilità.
 
Sono libri sociali dell'Associazione Nazionale: il Libro delle Sezioni; il Libro dei Verbali dei Congressi; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale; il Libro delle Riunioni della Giunta Nazionale; il Libro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; il Libro del Collegio Nazionale dei Probiviri; il Libro della Contabilità.
I libri sociali possono essere archiviati digitalmente.


Art. 9 - Notiziario

L'Associazione pubblica, a cura del Comitato Esecutivo Nazionale, che ne costituisce il Comitato di Redazione, un Notiziario periodico denominato "Il Giornale dell' A.M.M.I.".
Direttore del Notiziario è di diritto la Presidente Nazionale pro-tempore e Vicedirettore è di diritto la Segretaria Nazionale pro-tempore.
Il Comitato Esecutivo Nazionale nomina, su indicazione della Presidente Nazionale, nella prima riunione successiva alle elezioni, il Direttore Responsabile, che si occupa della gestione del notiziario, la Responsabile di redazione e tre collaboratrici tecniche in rappresentanza del nord, centro e sud, qualora lo ritenga necessario.
La Responsabile di redazione deve intervenire alle adunanze del Congresso, a quelle Interregionali ed ai Seminari.
Il Notiziario è inviato gratuitamente a tutte le iscritte in regola con i versamenti delle quote sociali. Le Associate decadono da tale diritto dopo un anno di inadempienza.


Art. 10 - Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Congresso all'uopo convocato.

ROMA 20 MAGGIO 2023





REGOLAMENTO A.M.M.I.

INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE AL CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA DEL 20 MAGGIO 2023



SEZIONE I    -  L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Art. 1 - L'iscrizione

Essa è aperta a tutte le mogli o vedove, madri, figlie, compagne di medico o di odontoiatra, donne medico, odontoiatre, farmaciste, biologhe, psicologhe, biotecnologhe che intendano perseguire le finalità dell'Associazione. Possono chiedere di iscriversi all'Associazione mediante domanda contenente il proprio nome e cognome da nubile ed il cognome del marito.
La domanda deve essere presentata alla Presidente della Sezione alla quale la aspirante socia intenda partecipare attivamente.
Le ex mogli di medico restano nell'Associazione con il proprio cognome e con tutti i diritti.
Per costituire una nuova Sezione può essere presentata alla Presidente Nazionale la domanda collegata di 12 soggetti contenente il nominativo della Presidente che temporaneamente eserciterà tale funzione nella Sezione.
La Presidente di Sezione e altri organi designati rimarranno in carica fino al completamento del triennio, quindi nella Sezione dovranno svolgersi regolari elezioni.
Possono essere presentate alla Presidente Nazionale domande motivate di trasferimento da una Sezione ad un'altra.
Le Sezioni decidono liberamente sull'ammissione di nuove socie sostenitrici, il cui numero non può essere superiore a quello delle socie effettive, e ne stabiliscono le modalità di ingresso.
Possono essere Socie Onorarie le ammine che hanno avuto un ruolo di rilievo nella Sezione di appartenenza e le donne che si sono distinte in attività scientifiche o sociali o che svolgono un molo preminente in attività affini a quelle perseguite dall'A.M.M.I.. La quota associativa delle Socie Onorarie è a carico della Sezione.
La Presidente Nazionale, nel corso del proprio mandato, sentito il parere del CEN, può nominare una Socia Onoraria, scelta tra personalità illustri del mondo scientifico, dandone comunicazione alla Sezione del luogo di domicilio o di residenza della Socia Onoraria, presso la quale avvenà l'iscrizione, mentre la relativa quota di iscrizione sarà a carico del CEN.
Tanto le Socie Sostenitrici quanto le Socie Onorarie non hanno diritto di voto né la possibilità di assumere cariche.
Le Socie effettive, divenute Socie Onorarie, perché hanno avuto un ruolo di rilievo nella Sezione di appartenenza, hanno diritto di voto.

Art. 2 - La Sezione

La Sezione è l'Organo di base dell'Associazione ed è costituita da almeno 12 associate.
La Sezione è rappresentata dalla Presidente, ha la sede legale presso la residenza della stessa e deve avere un codice fiscale.
 
La Presidente di sezione, nel caso in cui la sua Sezione dovesse scendere al di sotto del numero minimo delle iscritte previsto, dovrà comunicarlo senza indugio alla Presidente Nazionale, la quale verificherà la possibilità che il numero minimo venga ricostituito, in caso contrario, dopo aver informato l'esecutivo e la FIDUCIARIA­ Coordinatrice Regionale, dispone che decorra un periodo di supporto alla sezione in difficoltà. Solo dopo l'eventuale scioglimento ogni associata potrà richiedere l'iscrizione alla Presidente di altra sezione alla quale intenda partecipare attivamente.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, sia sezionali che nazionali e coincidono con 1' inizio dall'anno solare, con il rinnovo delle cariche entro dicembre dell' aimo relativo alla fine del triennio.
Il 18 ottobre di ogni anno è la "Giornata Nazionale del!'AMMI". Tutte le sezioni del territorio tratteranno lo stesso tema, e l'argomento viene scelto al Congresso Nazionale che si tiene ogni anno.



Il Calendario AMMI è integrato con la "Giornata Salute Donna", il 22 aprile di ogni anno.
 

Art. 3 - Organi
 
Gli Organi della Sezione sono:
•    l'Assemblea d1 Sezione
•    il Comitato Esecutivo di Sezione
•    la Giunta di Sezione
•    la Presidente di Sezione
•    il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti 
•    il Collegio di Sezione dei Probiviri


Art. 4 - L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea è composta da tutte le iscritte della sezione.
L'Assemblea delibera su ogni argomento attinente alle finalità dell'Associazione e quindi anche sull'elezione dei propri Organi. Approva i Bilanci e le relative relazioni. L'Assemblea è convocata dalla sua Presidente almeno una volta all'anno ed ogni volta che lo ritenga necessario; deve inoltre convocarla ogni volta che almeno un quarto delle associate ne faccia richiesta scritta indicando l'ordine del giorno.
Deve convocarla per l'elezione degli Organi locali in un'adunanza da tenersi con almeno 15 giorni in anticipo rispetto alle scadenze naturali.
Deve convocarla per le elezioni degli Organi Nazionali almeno 30 giorni prima del Congresso per la scelta delle delegate.
L'assemblea deve essere convocata, con un qualunque mezzo purché idoneo
anche a dare la prova della convocazione, entro 15 giorni precedenti l'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine del giorno.
Per l'elezione dei propri organi la convocazione deve contenere anche i nominativi delle Associate che si propongono.
Presiede di diritto l'Assemblea la Presidente, ovvero in sua assenza la Vice Presidente o l'Associata presente più anziana per iscrizione.
Segretaria dell'Assemblea è la Segretaria della Giunta dell'Associazione ed in sua assenza l'Assemblea nomina tra le presenti la Segretaria.
L'Assemblea, inoltre, nelle adunanze elettive nomina 2 scrutatrici tra le Socie che si rendono disponibili per tale compito e che non siano candidate per cariche elettive.
La Presidente, dopo aver verificato la regolarità della convocazione, dichiara validamente costituita l'Assemblea, in prima convocazione, quando sono presenti, di persona o per delega, almeno la metà delle Associate più una, ed in seconda convocazione quando sono presenti, di persona o per delega, un numero di Associate superiore al numero dei componenti il Comitato Esecutivo di Sezione.
Ogni Associata non può avere più di una delega scritta. La Segretaria redige il verbale dell'Assemblea che deve riportare, anche se in forma succinta, tutti gli accadimenti dell'Assemblea, tutti gli interventi e l'esito di tutte le votazioni.
Le delibere sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza delle presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle presenti. Quando si procede alle elezioni dei propri organi le votazioni  avvengono  sempre per scrutinio segreto e sono elette le Candidate che hanno un maggior numero di voti. In caso di parità tra più Candidate proclamata eletta la candidata più anziana di iscrizione.


Art. 5 - Comitato Esecutivo di Sezione

Il Comitato Esecutivo di Sezione è composto da un minimo di 6 ed un massimo' di 1O membri eletti dall'Assemblea. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio. Fa inoltre parte del Comitato Esecutivo di Sezione, a tutti gli effetti con diritto di voto, la Presidente della Sezione che ha rivestito tale funzione nel periodo precedente ed è detta Fast-Presidente. Il Comitato Esecutivo di Sezione è quindi composto da un minimo di 7 membri, 6 elettivi e dalla Fast-Presidente, ad un massimo di 11 membri, 10 elettivi e dalla Fast-Presidente.
Il Comitato Esecutivo di Sezione elegge nel suo seno la Giunta di Sezione composta dalla Presidente di Sezione, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria e dalla Tesoriera.
II Comitato Esecutivo di Sezione delibera sulle spese da affrontare e sulle iniziative da assumere a livello locale finanziate da contribuzioni pubbliche e/o private. Il Comitato Esecutivo di Sezione è di supporto ad ogni iniziativa della Giunta.
Il Comitato Esecutivo di Sezione è convocato dalla Presidente con un qualunque mezzo purché idoneo a dare anche la prova di convocazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine del giorno.
Il Comitato Esecutivo di Sezione è validamente costituito, laddove regolarmente convocato, se sono presenti almeno 3 membri della Giunta e la maggioranza degli altri membri.
Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate a maggioranza delle presenti.
La Segretaria, ovvero la componente scelta dal Comitato se la prima è assente, redige il verbale della riunione che deve riportare, anche se in forma succinta, tutti gli accadimenti della riunione, tutti gli interventi e 1'esito delle votazioni.
II Comitato Esecutivo di Sezione si riunisce almeno 3 volte l'anno su convocazione della Presidente ed ogm volta che lo ritenga necessario; deve inoltre convocarlo ogni volta che 3 componenti ne facciano richiesta scritta indicando l'ordine del giorno. Alle riunioni hanno diritto di partecipare esclusivamente i membri del Comitato Esecutivo.

Art. 6 - Giunta di Sezione.

La Giunta di Sezione è composta dalla Presidente di Sezione, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria e dalla Tesoriera elette in seno al Comitato Esecutivo di Sezione.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili nella Giunta esclusivamente
per un ulteriore triennio. In deroga alla n01ma che limita la partecipazione al Comitato Esecutivo di Sezione a due trienni consecutivi, l'Associata che abbia fatto parte della Giunta anche per un solo triennio, ha diritto di partecipare al Comitato Esecutivo di Sezione per un triennio in più, sicché le Associate che abbiano fatto parte della Giunta possono essere elette nel Comitato Esecutivo di Sezione per 3 trienni consecutivi fermo restando il limite massimo nella Giunta di 2 trienni.
La Giunta ha funzioni propositive e propulsive per la Sezione e per l'Assemblea, nonché attua le deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e quelle del Congresso.
Assume tutte le decisioni della Presidente che devono    essere prese collegialmente ed a maggioranza.
Predispone il Bilancio  e  la  relazione  sulla  gestione  da  sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
La Giunta di Sezione è convocata dalla Presidente per ie vie brevi e senza alcuna formalità ogni qualvolta deve essere presa una decisione. Di ogni riunione la Segretaria redige il verbale che deve essere approvato e sottoscritto dalla Presidente, Vice Presidente e Tesoriera.


Art. 7 - La Presidente di Sezione

La Presidente di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione.
Ha la rappresentanza legale della Sezione; convoca e presiede l'Assemblea di Sezione, il Comitato Esecutivo di Sezione e la Giunta di Sezione.
Ha la responsabilità della Sezione e tiene i contatti con le altre Sezioni e con gli Organi Nazionali.
Firma, insieme alla Tesoriera, i Bilanci e la Relazione sulla gestione e i carnet degli assegni con firma disgiunta.
Partecipa  ai  Congressi,  agli  Interregionali,  ai  Seminari  ed  in  caso  di impedimento delega la Vice Presidente o un'altra componente del Comitato Esecutivo di Sezione provvedendo ad informarla sulle questioni da trattare.
Segue la vita dell'Associazione tenendo informate le Associate di tutte le iniziative, anche di quelle delle altre Sezioni e di quelle Nazionali; indice riunioni ed Assemblee per discutere questioni e per promuovere iniziative attinenti lo scopo dell'Associazione.
Nel caso di convocazione del Congresso la Presidente di Sezione, attraverso la Segretaria di Sezione, deve diramare la convocazione ricevuta dalla Presidente Nazionale e convocare tempestivamente l'Assemblea per discutere gli argomenti posti all'Ordine del giorno e per eleggere le delegate che avranno la rappresentanza sezionale al Congresso. Il relativo verbale con i nominativi delle delegate dovrà essere inviato a cura della Segretaria di Sezione alla Segretaria Nazionale almeno 15 giorni prima del Congresso.


Art. 8 - La Vice Presidente di Sezione

La Vice Presidente di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione e sostituisce la Presidente in sua assenza.


Art. 9 - La Segretaria di Sezione

La Segretaria di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione.
Tiene, aggiornandoli, il libro delle Associate, il libro dei Verbali delle Assemblee di Sezione, il libro delle riunioni del Comitato Esecutivo di Sezione, il libro delle Riw1ioni della Giunta di Sezione. Redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni che verranno fitmati anche dalla Presidente o da chi la sostituisce.
Per redigere il verbale di Sezione ed archiviarlo può avvalersi di supporti digitali.
E' di supporto al Collegio di Sezione dei Probiviri per le comunicazioni alle parti del procedimento, avendo cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della  data in cui la consegna è avvenuta, ovvero la prova dell'invio per raccomandata con, avviso di ricevimento. Trasmette il tutto al Collegio di Sezione dei Probiviri.
Tiene i contatti con le Segretarie delle altre Sezioni e con quella Nazionale. Provvede inoltre a trasmettere alla Tesoreria e Segreteria Nazionale l'elenco delle Associate e relativi indirizzi anche elettronici.


Art. 10 - La Tesoriera di Sezione

La Tesoriera di Sezione è eletta dal Comitato Esecutivo di Sezione.
È responsabile della tenuta della cassa della Sezione, provvede al tesseramento delle Associate ed a riscuotere le quote associative. Tra le entrate delle Sezioni è prevista una quota sociale puramente indicativa intorno a 60 euro (sessanta/00 euro) per la cui quantificazione si lascia autonomia alle singole sezioni.
Tiene i contatti con le Tesoriere delle altre Sezioni e con quella Nazionale alla quale rimette entro il 3O marzo di ogni anno le quote sociali versate dalle socie, il contributo per il Fondo Orfani "Styra Campos" e per la Ricerca; le quote sociali e i contributi sono obbligatori.
Redige e firma insieme alla Presidente, i Bilanci e la Relazione sulla gestione. Se ci sono avanzi di gestione, la Tesoriera deve indicarne la destinazione poiché questi non devono essere distribuiti alle socie. Tale avanzo di gestione si riporta nel bilancio anche per gli anni successivi per futura iniziativa. La Tesoriera inoltre tiene aggiornato il libro della contabilità. L'inizio e la fine dell'anno sociale vedono l'adeguamento del bilancio preventivo che va presentato entro aprile e il consuntivo a fine anno unitamente alla relazione descritta di dati del consuntivo con documento fiscale intestato ali'associazione.


Art. 11 - Il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti

Presso ogni Sezione è costituito il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti che è composto da 3 socie ed è eletto dall'Assemblea contemporaneamente all'elezione del Comitato Esecutivo di Sezione. Le supplenti, in numero di due, verra1mo nominati tra le associate prime non elette e subentrano sia per impossibilità momentanea sia per decadenza del titolare.
Restano in carica per un trie1mio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio.
I 3 membri, su convocazione di quello che ha avuto maggiori voti devono riunirsi entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante formale verbale di costituzione. Il collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio della Sezione dei Revisori dei Conti verifica la regolarità dell'amministrazione Sezionale della Cassa, nonché la regolare tenuta delle scritture contabili e dell'adempimento degli eventuali obblighi burocratici e fiscali. Presenta all'Assemblea una propria relazione annuale sui bilanci. Tiene, aggiornandolo, il libro delle adunanze del Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti.
Delle riunioni del Collegio e delle verifiche, da questo effettuate, viene redatto un verbale sottoscritto dalla Presidente del Collegio. Se il Collegio rileva irregolarità deve darne immediatamente comunicazione scritta alla Presidente di Sezione ed alla tesoriera invitandole a rimuovere le irregolarità entro un certo periodo di tempo che determma discrezionalmente. Nel caso m cui le megolanta permangano il Collegio deve dame immediata comunicazione alla Presidente Nazionale ed alla Tesoriera Nazionale.


Art. 12 - Il Collegio di Sezione dei Probiviri

Presso ogni Sezione è costituito il Collegio di Sezione dei Probiviri che è composto da 3 socie ed è eletto dall'Assemblea contemporaneamente all'elezione del Comitato Esecutivo di Sezione. Eventuali supplenti, qualora si crei la necessità, verranno nominati tra le associate. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio. I 3 membri, su convocazione di quello che ha avuto maggior numero di voti, devono riunirsi entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante formale verbale di costituzione. Il Collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto. Ogni riunione del Collegio dei Probiviri coinvolge i soli membri effettivi in carica.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altra carica o funzione associativa né a livello Sezionale né a livello Nazionale.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio di Sezione dei Probiviri dirime le controversie allo stesso deferite dagli Organi di Sezione ovvero da Associate e che attengono a comportamenti delle Associate sia che rivestano cariche sia che siano esse semplici iscritte. La Presidente del Collegio tiene, aggiornandolo, il libro del Collegio di Sezione dei Probiviri.
L'atto con il quale viene deferita una controversia al Collegio di Sezione dei Probiviri deve contenere l'accusa, la descrizione dei fatti e l'elencazione delle prove. L'atto deve essere presentato alla Presidente del Collegio in triplice copia più tante ulteriori copie quanto sono le Associate eventualmente parti della controversia. La Presidente del Collegio ne trasmette senza indugio alla Presidente della Sezione una copia ed alla Segretaria di Sezione tante copie quante sono le Associate parti della controversia, perché le trasmetta alle interessate. La Segretaria avrà cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento.
Le Associate, parti della controversia, dovranno far pervenire alla Presidente del Collegio, entro 20 gg. dalla ricezione, proprie memorie sulla controversia nelle quali prenderanno posizione sull'accusa loro rivolta, sui fatti descritti dalla accusante e sulle prove elencate; dovranno inoltre indicare proprie prove a confutazione ed eventualmente potranno contro accusare l'accusante indicando prove e fatti. Dette memorie dovranno essere presentate in triplice copia più tante ulteriori copie quanto sono le Associate che devono riceverne copia. La Presidente del Collegio trasmette senza indugio alla Presidente di Sezione una copia ed alla Segretaria di Sezione tante copie quanto sono le Associate che devono riceverne copia, perché le trasmetta alle interessate. La Segretaria avrà cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento.
La Presidente del Collegio contestualmente convoca il Collegio il quale si riunisce per esaminare gli scritti e fissare data, ora e luogo in cui discutere con le parti la  controversia ed eventualmente procedere ad atti di istruzione del procedimento.
Il procedemento avviene a porte chiuse con le sole interessate. Il Collegio interroga liberamente le parti ponendo loro le domande dirette ad acquisire informazioni utili per una corretta ed equa decisione.
Procede agli atti di istruzione che ritiene necessari anche al di fuori di quelli proposti dalle parti ed emette la decisione. 
Tra il momento del deferimento della controversia e la decisione non devono intercorrere più di 90 giorni.
La decisione è di assoluzione se non accerta la fondatezza dell'accusa. Qualora l'accertasse può adottare i seguenti provvedimenti in relazione alla gravità del fatto: ammonizione, censura, sospensione dall'Associazione per un periodo da 2 mesi a 2 anni, esclusione dall'Associazione.
La decisione è comunicata alle interessate dalla Segretaria di Sezione la quale avrà cura di acquisire la prova della consegna e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero la prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro tutte le decisioni adottate dal Collegio di Sezione dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Il ricorso si presenta alla Segretaria di Sezione in triplice copia più tante ulteriori copie quanto sono le Associate eventualmente parti della controversia.
Qualora parte del procedimento sia la Presidente di Sezione, gli adempimenti alla stessa richiesti vengono ottemperati dalla Vice Presidente; qualora parte del procedimento sia la Segretaria di Sezione, gli adempimenti alla stessa richiesti vengono ottemperati dalla Tesoriera di Sezione.




SEZIONE II - L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE


Art.13 - Organi

Organi nazionali del!'Associazione sono: 
•    Il Congresso
•    Il Comitato Esecutivo
•    La Giunta Nazionale
•    La Presidente Nazionale
•    Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
•    Il Collegio Nazionale dei Probiviri


Art. 14 - Il Congresso

Il Congresso è composto da tutte le Associate, ma hanno diritto di voto le Presidenti di Sezione e le delegate di Sezione. Il Congresso è l'Organo supremo dell'Associazione e le sue deliberazioni impegnano tutti gli Organi dell'Associazione, tutte le Sezioni e tutte le Associate.
Il Congresso elettivo, che dovrà tenersi nel mese di maggio, si svolgerà ogni tre anni sempre nella sede di Roma. Per i due anni intermedi, tra due congressi elettivi, le sedi saranno votate ai congressi nazionali.
Il Congresso stabilisce le linee guida e le modalità con le quali l'Associazione deve perseguire le finalità st bilite nel o Statuto ed individua nel concreto le iniziative ed azioni da intraprendere a livello nazionale. Le Presidenti di ciascuna Sezione, singolarmente ma anche di concerto tra di loro formulano per iscritto alla Presidente Nazionale, almeno 70 giorni prima del congresso, gli argomenti relativi alle iniziative ed azioni, richiesti dalla base in ssemblea di Sezione, che vogliono che siano oggetto di discussione e delibera nel corso del Congresso.
La Presidente Nazionale inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dalle Presidenti di Sezione.
Il Congresso delibera su ogni argomento attinente alle finalità dell'Associazione
·e quindi anche all'elezione dei propri Organi Nazionali. Approva i Bilanci e le relative relazioni.
Il Congresso è convocato dalla Presidente Nazionale almeno una volta all'anno
ed ogni volta che lo ritiene necessario. Deve infine convocarlo per l'elezione degli Organi in un'adunanza da tenersi almeno 15 giorni in anticipo rispetto alle scadenze naturali.
La Presidente Nazionale con anticipo di almeno 150 giorni (5 mesi) dal Congresso elettivo deve invitare, tramite comunicazione digitale, e successiva pubblicazione sul Notiziario, le Associate che intendono candidarsi, a presentare le candidature correlate dal proprio profilo nel quale inserire le proprie eventuali esperienze nell'Associazione e le proprie attitudini, fissando la data entro la quale le candidature devono essere presentate.
Ogni Sezione non può presentare più di una candidatura per lo stesso organo.
Il Congresso deve essere convocato con un qualunque mezzo, purché idoneo a dare la prova della convocazione. La convocazione deve essere inviata ad ogni Sezione nella persona della sua Presidente almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora e il luogo nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine del giorno. Per l'elezione dei propri organi la convocazione deve contenere anche i nominativi delle Associate che si candidano.
La Presidente di Sezione provvederà a diramarla, attraverso la Segretaria di Sezione, con un qualunque mezzo, purché idoneo a dare la prova della convocazione, a tutte le proprie iscritte almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'adunanza, con avviso contenente tutte le informazioni presenti nella convocazione ricevuta e contenente la convocazione dell'Assemblea di Sezione per discutere l'ordine del giorno del Congresso e scegliere le delegate ad esprimere il voto nel Congresso.
La Presidente Nazionale presiede di diritto il Congresso, ovvero in sua assenza la Vicepresidente o l'Associata presente più anziana di iscrizione. Segretaria del Congresso è la Segretaria della Giunta Nazionale dell'Associazione e, in sua assenza, il Congresso nomina tra le presenti la Segretaria.
La Presidente, inoltre, nelle adunanze elettive nomina quattro scrutatrici tra le Associate presenti che si propongono al momento e che non si siano proposte per cariche elettive.
La Presidente del Congresso apre i lavori con la lettura del verbale di verifica della regolarità della convocazione verso le Sezioni e di ogni Sezione verso le proprie iscritte. Tale verbale deve essere redatto in precedenza e deve essere sottoscritto dalla Presidente Nazionale e dalla Segretaria Nazionale, anche se non dovessero partecipare al Congresso perché impedite.
La Presidente del Congresso, in conformità alle risultanze del verbale di verifica già redatto, dichiara validamente costituito il Congresso, in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi delle Presidenti di Sezione e delle Delegate di Sezione ad esprimere il voto e in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà delle Presidenti di Sezione e delle Delegate di sezioni ad esprimere il voto.
La Presidente invita il Congresso a discutere e a deliberare sugli argomenti posti\ all'Ordine del giorno.
Ogni paiiecipante al Congresso può chiedere di intervenire nella discussione compilando una scheda nella quale deve indicare il proprio nominativo, l'argomento posto ali'ordine del giorno sul quale intende intervenire specificando se il suo intervento sarà a favore o contrario e ciò al fine di permettere alla Presidente di cadenzare gli interventi alternando i favorevoli ai contrari. Ogni intervento deve essere contenuto in cinque minuti.
Durante i lavori e prima che si dia inizio alle votazioni possono essere presentate mozioni d'ordine motivate dirette a modificare l'ordine degli argomenti da trattare, ovvero diretti ad inserire qualche argomento ritenuto pregiudiziale, La mozione d'ordine non sospende i lavori, ma la Presidente può decidere di metterla ai voti per alzata di mano e, nel caso in cui la maggioranza sia favorevole, l'ordine degli argomenti subisce la modifica richiesta.
La Segretaria redige il verbale del Congresso che deve riportare, anche se in forma succinta, tutti gli accadimenti del Congresso, tutti gli interventi e l'esito di tutte le votazioni. Si deve procedere alla registrazione audio o audio/video che costituirà parte del verbale dell'adunanza ed alla successiva trascrizione in forma succinta del verbale che dovrà essere approvato dalla Presidente.
Le delibere sono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione,
a maggioranza delle presenti aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle presenti aventi diritto al voto. Quando si procede alle elezioni dei propri organi le votazioni avvengono sempre per scrutinio segreto e sono elette le Candidate che hanno il maggior numero di voti. In caso di parità tra più Candidate è proclamata eletta la Candidata più anziana per iscrizione.
Nelle adunanze interviene la Commissione Verifica Poteri la quale, prima che si proceda alle votazioni, esclude dal diritto di voto le Sezioni non in regola con i versamenti delle quote sociali, della quota relativa al Fondo Orfani e del fondo Ricerca dell'ultimo triennio e valuta la congruità dei voti che ogni Sezione può esprimere con riferimento al numero delle iscritte alla Sezione.


Art. 14bis 

Articolo abrogato dal Congresso Nazionale dell'8 ottobre 2022


Art. 15 - Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto da 8 (otto) membri eletti dal Congresso. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio. Fa inoltre parte del Comitato Esecutivo Nazionale, a tutti gli effetti con diritto di voto, la Presidente Nazionale che ha rivestito tale funzione nel periodo precedente ed è detta Past-Presidente ha diritto di voto. Il Comitato Esecutivo è quindi composto da 9 (nove) membri, 8(otto) eletti e dalla Past Presidente.
Il Comitato Esecutivo Nazionale elegge nel suo seno la Giunta Nazionale composta dalla Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria e dalla Tesoriera.
Elegge inoltre il Direttore responsabile del Notiziario anche al di fuori delle sue componenti.
Il Comitato Esecutivo Nazionale delibera sulle spese da affrontare e sulle iniziative da· assumere a livello nazionale finanziate da contribuzioni pubbliche o private.
Il ComÌtato Esecutivo Nazionale è propositivo e propulsivo per il Congresso ed è di supporto ad ogni iniziativa della Giunta.
Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dalla Presidente Nazionale con un qualunque mezzo purché idoneo a dare la prova della convocazione, entro ed almeno 15 giorni precedenti l'adunanza e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché gli argomenti da trattare elencati nell'ordine del giorno. Il Comitato Esecutivo Nazionale è validamente costituito, laddove regolarmente convocato, se sono presenti almeno 3 (tre) membri della Giunta e la maggioranza degli altri membri.
Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza delle presenti.
La Segretaria, ovvero la componente scelta dal Comitato se la prima è assente, redige il verbale della riunione che deve riportare, anche se in forma succinta, tutti gli accadimenti della riunione, tutti gli interventi e l'esito delle votazioni. Può eventualmente procedersi alla registrazione dell'adunanza ed alla successiva trascrizione in forma succinta del verbale che dovrà essere approvato dalla Presidente e dal Comitato Esecutivo nazionale nelle successive riunioni.
Il Comitato Esecutivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione della Presidente ed ogni volta che lo ritenga necessario; deve inoltre convocarlo ogni volta che almeno quattro componenti ne facciano richiesta scritta indicando l'ordine del giorno.


Art. 16 - Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale è composta dalla Presidente Nazionale, dalla Vice Presidente, dalla Segretaria e dalla Tesoriera elette in seno al Comitato Esecutivo Nazionale.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili nella Giunta esclusivamente per un ulteriore triennio.
La Giunta ha funzioni propositive e propulsive per il Congresso e del Comitato Esecutivo Nazionale.
Assume tutte le decisioni della Presidente che devono essere prese collegialmente a maggioranza semplice.
Predispone  il  Bilancio  e  la  relazione  sulla  gestione  da  sottoporre  all' approvazione del Congresso.
La Giunta Nazionale è convocata dalla Presidente per le vie brevi e senza alcuna formalità ogni qual volta deve essere presa una decisione. Di ogni riunione la Segretaria redige il verbale che deve essere approvato dalla Presidente, Vice Presidente e Tesoriera. Può eventualmente procedersi alla registrazione dell'adunanza ed alla successiva trascrizione in forma succinta del verbale che dovrà essere approvato dalla Presidente.
Il Direttore Responsabile del Giornale, se invitato, può partecipare alle riunioni della Giunta Nazionale con diritto di parola e senza diritto di voto.


Art. 17

Articolo abrogato dal Congresso Nazionale del 18 Maggio 2019


Art. 18 -La Presidente Nazionale

La Presidente Nazionale è eletta nel suo seno dal Comitato Esecutivo Nazionale e dura in carica per un triennio e non è immediatamente rieleggibile se non dopo un fermo di 3 (tre) anni.
Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Congresso, il Comitato Esecutivo Nazionale, la Giunta Nazionale.
Ha la responsabilità dell'Associazione e tiene i contatti con gli Organi Nazionali e con le Sezioni. Dirige il Notiziario con l'ausilio del Direttore Responsabile del Notiziario. Firma, insieme alla Tesoriera i Bilanci e la Relazione sulla gestione. Segue la vita dell'Associazione tenendo informate le Sezioni di tutte le iniziative.
Nomina, per i contatti con le Sezioni, le Fiduciarie-Coordinatrici Regionali, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo Nazionale. Le Fiduciarie-Coordinatrici Regionali, che non devono rivestire incarichi sezionali, promuovono gli incontri tra le Sezioni per trattare e discutere argomenti e temi di interesse comune attinenti alla vita dell'Associazione (seminari, forum, ricerche ecc.) e ne coordinano i lavori. Promuovono il proselitismo e devono visitare le Sezioni di loro competenza almeno una volta nell'arco del triennio riferendo alla Presidente Nazionale con relazione scritta. Inoltre, per le Sezioni in sofferenza la Fiduciaria-Coordinatrice Regionale svolge una funzione di supporto. fino alla risoluzione delle difficoltà.
La Presidente Nazionale istituisce Commissioni, Osservatori, Gruppi di studio e di lavoro, e la Segreteria organizzativa Concorsi e Socia!, nominando le componenti su confo1me decisione nel Comitato Esecutivo Nazionale.
La Presidente Nazionale richiede il codice fiscale dell'A.M.M.I. Nazionale e conserva lo Statuto fondativo e quello aggiornato.


Art. 19 - La Vice Presidente

La Vice Presidente Nazionale è eletta dal Comitato Esecutivo Nazionale e sostituisce la Presidente in sua assenza.


Art. 20 - La Segretaria Nazionale

La Segretaria Nazionale è eletta dal Comitato Esecutivo Nazionale; redige e aggiorna, il libro delle Sezioni, il libro dei Verbali dei Congressi, il libro delle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, il libro delle riunioni della Giunta Nazionale.
Redige i verbali dei Congressi e delle riunioni ovvero procede alla loro trascrizione in forma succinta conforme alle registrazioni audio/video delle adunanze e li presenta alla Presidente per l'approvazione.
E' di supporto al Collegio di Sezione dei Probiviri per le comunicazioni alle parti del procedimento, avendo cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero la prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento. Trasmette il tutto al Collegio di Sezione dei Probiviri.
Tiene i contatti con le Segretarie delle Sezioni.


Art. 21 - La Tesoriera Nazionale

LaTesoriera Nazionale è responsabile della tenuta della cassa dell'Associazione, riscuote le quote delle Sezioni, provvede ai pagamenti ed ai rimborsi nell'ambito delle previsioni di spesa e degli stanziamenti approvati dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Tiene i contatti con le Tesoriere delle Sezioni e tiene, aggiornandolo, il libro della contabilità. Predispone i Bilanci che devono contenere il Consuntivo dell'anno appena trascorso ed il Preventivo dell'anno successivo. I Bilanci devono essere redatti in forma semplice e chiara e devono essere analitici per rispettare i principi di trasparenza.
Il Consuntivo delle spese deve contenere tre sezioni:
1.    Entrate di cassa
2.    Uscite di cassa
3.    Specifica dei depositi bancari o postali, titoli e beni mobili, con relative movimentazioni.
Presenta la bozza dei Bilanci, così redatti, al Collegio dei Revisori dei Conti. Firma, insieme alla Presidente, i Bilanci e la Relazione sulla gestione.
Se ci sono avanzi di gestione viene indicata nel bilancio la destinazione, poiché non devono essere distribuiti alle socie. Si riporta all'anno successivo per iniziativa futura.
Provvede agli adempimenti di carattere amministrativo e tributario che si rendessero necessari.
Verifica, insieme alla Segretaria Nazionale, la posizione contributiva delle Associate al fine di individuare quelle che, in regola con i versamenti, hanno diritto di ricevere il Giornale.
Tiene la contabilità del Fondo Orfani "Styra Campos", in memoria della fondatrice, la cui quota è obbligatoria.


Art. 22 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto dalle socie in numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti ed è eletto dal Congresso contemporaneamente ali'elezione del Comitato Esecutivo Nazionale.
Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.
I Revisori supplenti subentrano nel corso del triennio agli effettivi nel caso di loro cessazione anticipata dall'incarico e in caso di assenza temporanea.
Subentra per primo il membro supplente che ha avuto maggior numero di voti al momento delle elezioni.
I tre membri effettivi, su convocazione di quello che ha avuto maggior numero di voti, devono riunirsi entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante formale verbale di costituzione. Il Collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto. Ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti coinvolge i soli membri effettivi in carica se tutti e tre sono disponibili.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti verifica la regolarità dell'amministrazione e della cassa, nonché la regolare tenuta delle scritture contabili una propria relazione sui bilanci. Tiene, aggiornandolo, il libro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
Delle riunioni del Collegio e delle verifiche da questo effettuate viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente. Se il Collegio rileva irregolarità deve dame immediatamente comunicazione scritta alla Presidente Nazionaleed alla Tesoriera invitandole a rimuovere le irregolarità entro un certo tempo che determina discrezionalmente. Nel caso in cui le irregolarità permangano il Collegio deve aprire una controversia davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri.


Art. 23 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da Socie in numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti ed è eletto dal Congresso contemporaneamente all'elezione del Comitato Esecutivo Nazionale. Restano in carica per un triennio e sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.
I Probiviri supplenti subentrano nel corso del triennio agli effettivi nel caso di loro cessazione anticipata dall'incarico ed in caso di assenza temporanea.
Subentra per primo il membro supplente che ha avuto maggior numero di voti al momento delle elezioni.
I tre membri effettivi, su convocazione di quello che ha avuto maggior numero di voti, devono riunirsi entro 5 giorni dalle elezioni per costituirsi in Collegio, mediante formale verbale di costituzione. Il Collegio nella medesima seduta provvede alla nomina del suo Presidente con votazione a scrutinio segreto.
Ogni riunione del Collegio dei Probiviri coinvolge i soli membri effettivi in carica se tutti e tre sono disponibili.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altra carica o funzione associativa né a livello Sezionale né a livello Nazionale.
La sede del Collegio è presso la residenza della Presidente del Collegio.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri dirime le controversie allo stesso deferite dagli Organi Nazionali, da Sezioni, ovvero da Associate che impugnano decisioni dei Collegi di Sezione dei Probiviri. Tiene, aggiornandolo, il libro del Collegio Nazionale dei Probiviri.
L'atto con il quale viene deferita una controversia al Collegio Nazionale dei Probiviri deve contenere l'accusa, la descrizione dei fatti e l'elencazione delle prove. L'atto deve essere presentato al Presidente del Collegio in triplice copia più tante ulteriori copie quante sono le altre patii della controversia. Il Presidente del Collegio ne trasmette senza indugio alla Presidente Nazionale una copia ed alla Segretaria Nazionale tante copie quante sono le parti della controversia, perché le trasmetta alle interessate. La Segretaria avrà cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero la prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata-PEC. Le parti della controversia, dovranno far pervenire, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione, al Presidente del Collegio proprie memorie sulla controversia nelle quali prenderanno posizione sull'accusa loro rivolta sui fatti descritti dalla accusante e sulle prove elencate; dovranno inoltre indicare proprie prove a confutazione ed eventualmente potranno controaccusare l'accusante indicando fatti e prove. Dette memorie dovranno essere presentate in triplice copia più tante ulteriori copie quante sono le parti che devono riceverne copia. Il Presidente del Collegio ne trasmette senza indugio alla zy1lidente Nazionale una copia ed alla Segretaria Nazionale tante copie quante sono le parti che devono riceverne copia perché le trasmetta alle interessate.
La Se ètaria avrà cura di acquisire la prova della consegna degli atti e della data in cui la cons gna è avvenuta, ovvero prova dell'invio per raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata-PEC.
La Prèsidente del Collegio contestualmente convoca il Collegio il quale si riunisce per es?:ffiinare gli scritti e fissare data, ora e luogo in cui discutere con le parti la controversia ed eventualmente procedere ad atti di istruzione del procedimento. Il procedimento avviene a porte chiuse con le sole interessate. Il Collegio interroga liberamente le parti ponendo loro le domande dirette ad acquisire informazioni utili per una corretta ed equa decisione.
Procede agli atti di istruzione che ritiene necessari anche al di fuori di quelli proposti dalle parti ed emette la decisione. Tra il momento del deferimento della controversia e la decisione non devono intercorrere più di 90 giorni.
La decisione, inappellabile, è diretta a regolare il dissenso ma può anche decidere la decadenza da una o più cariche.
La decisione è comunicata alle interessate dalla Segretaria Nazionale la quale avrà cura di acquisire la prova della consegna e della data in cui la consegna è avvenuta, ovvero prova dell'invio per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata-PEC.
Qualora parte del procedimento sia la Presidente Nazionale, gli adempimenti alla stessa richiesti vengono ottemperati dalla Vicepresidente; qualora parte del procedimento sia la Segretaria Nazionale, gli adempimenti alla stessa richiesti vengono ottemperati dalla Tesoriera Nazionale.
Le impugnative delle decisioni adottate dal Collegio di Sezione dei Probiviri devono essere proposte nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione. Il ricorso si presenta alla Segretaria di Sezione in triplice copia più tante ulteriori copie quanto sono le Associate eventualmente parte della controversia. La Segretaria di Sezione, entro i successivi 1O ( dieci) giorni, deve trasmettere copia del ricorso alle parti interessate, le quali possono presentare alla Segretaria di Sezione proprie memorie entro i successivi 30 (trenta) giorni. La Segretaria di Sezione deve acquisire presso il Collegio di Sezione dei Probiviri il fascicolo del procedimento contenente gli scritti delle parti, i documenti allegati, i verbali, la decisione e trasmettere il tutto, con i ricorsi e le memorie entro i successivi 1O ( dieci) giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale si riunisce per esaminare gli scritti e fissare la data, ora e luogo in cui discutere con le parti la controversia ed eventualmente procedere ad atti di istruzione del procedimento. Il procedimento avviene a porte chiuse. Il Collegio interroga liberamente le paiii ponendo loro doma11de dirette ad acquisire informazioni utili per una corretta ed equa decisione. Procede agli atti di istruzione che ritiene necessari anche al di fuori di quelli proposti dalle parti ed emette la decisione. Tra il momento del deferimento della controversia e la decisione non devono interconere più di 90 (novanta) giorni. La decisione può confermai·e o modificare la decisione del Collegio di Sezione dei Probiviri ed è definitiva.


SEZIONE III - NORME COMUNI


Art. 24 - Candidature e cariche

Tutte le cariche sociali, sia Sezionali che Nazionali, sono gratuite, sono elettive e sono rivestite esclusivamente da Associate. Inoltre, le cariche coincidono con l'inizio dell'anno solare, con rinnovo delle medesime entro il mese di dicembre dell’anno relativo alla fine del triennio. Al momento delle candidature, sia Sezionali che Nazionali, l'Associata deve indicare se si candida per il Comitato Esecutivo ovvero per il Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero per il Collegio dei Probiviri.
È richiesto un anno di iscrizione solo per candidarsi alle cariche nazionali.
L'Associata, nel candidarsi, deve presentare il proprio profilo nel quale inserire le proprie eventuali esperienze nell'Associazione e le proprie attitudini. Le candidature alle cariche Nazionali devono presentarsi entro il termine fissato di volta in volta dalla Presidente Nazionale almeno 120 (centoventi) giorni prima del Congresso elettivo; tale data è comunicata alle Associate con una comunicazione digitale e successiva pubblicazione sul Notiziario.
Le Associate che fanno parte della Giunta Nazionale, ad eccezione della Presidente Nazionale, e le Presidenti di sezione possono ricoprire incarichi dirigenziali in altre Associazioni,
Ogni Associata che approfitti del sodalizio per acquisire per sé o per altri vantaggi indebiti ovvero ponga in essere comportamenti che rechino nocumento all'Associazione, sarà deferita al Collegio dei Probiviri che applicherà una sa112ione rapportata alla gravità dell'operato.
Per promuovere la partecipazione di tutte le Associate è previsto un limite alle candidature legato alle precedenti paiiecipazioni negli Organi dell'Associazione.
Le partecipazioni che possono essere prese in considerazione per il calcolo dei trienni sono solo quelle consecutive. La Fast-Presidente, dopo il triennio che ha rivestito tale funzione con diritto di voto, non può ricandidarsi per un triennio.
Le cariche nella Giunta di Sezione e nella Giunta Nazionale, con esclusione della Presidente Nazionale, possono essere ricoperte solo per 2 (due) trienni consecutivi.
La carica di Presidente Nazionale può essere ricoperta solo per un triennio.
Le Associate elette nel Comitato Esecutivo di Sezione e Nazionale sono rieleggibili solo per un ulteriore triennio.
In deroga a tale norma la Sezione in persona della sua Presidente, ma in esecuzione cli una delibera assunta a maggioranza in Assemblea, può richiedere alla Presidente Nazionale l'autorizzazione a ricevere candidature di Associate che abbiano già rivestito cariche sezionali per 2 (due) trie1mi.
La Presidente di Sezione che ha ricoperto tale carica per due mandati consecutivi, in casi eccezionali ed in esecuzione di una delibera assunta a maggioranza in Assemblea, può richiedere alla Presidente Nazionale di ricoprire tale carica per un altro anno.
Le cariche non sono retribuite, ma le componenti del Comitato Esecutivo Nazionale hanno diritto ai rimborsi come indicati al successivo art. 26.


Art. 25 - Decadenze

Ogni Associata che riveste una carica nell'Associazione decade dalla carica stessa se per tre volte consecutive non partecipa ingiustificatamente ai lavori ove è·richiesta la sua presenza.
Le Presidenti di Sezione che delegano altre Associate per il Congresso ovvero negli Interregionali non sono considerate assenti, ove le delegate siano state nominate nelle Assemble di Sezione e siano informate sugli argomenti da trattare Le decadenze possono essere impugnate dalle interessate davanti al Collegio dei Probiviri.
Le dimissioni devono essere presentate alla Presidente.
Il posto vacante per decadenza o dimissioni è ricoperto dalla prima tra le Associate non elette. La Presidente procede alle relative proclamazioni dopo aver esaminato gli scrutini di competenza alla presenza delle scrutatrici e le nuove elette restano in carica il tempo residuo.


Art. 26 - Sistema di votazioni

Si vota per alzata di mano o per compilazione di moduli o schede a scrutinio segreto.
Per l'elezione delle Consigliere Nazionali il numero massimo di preferenze che si possono esprimere è non superiore ai due terzi del numero delle Consigliere da eleggere.
Nell'Assemblea di Sezione hanno diritto di voto tutte le Associate in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle Assemblee di Sezione elettive si vota sempre per scrutinio segreto.
Nel Congresso hanno diritto di voto le Presidenti di Sezione e le Delegate di Sezione come previsto di seguito in questo articolo.
Nei Congressi Elettivi si vota sempre per scrutinio segreto.
Nei Congressi ogni Sezione, in relazione al numero di iscritte, ha diritto:
1    voto fino a 20 associate
2    voti da 21 a 40 associate
3    voti da 41 a 60 associate
4    voti da 61 a 80 associate
5    voti da 81 a 100 associate
6    voti da 1O1 a 120 associate
7    voti da 121 a 140 associate
Per le votazioni negli Interregionali ogni Sezione avrà diritto ad un voto che verrà espresso dalla Presidente o da una sua Delegata.
Nei Congressi partecipa la Commissione Verifica Poteri.
Tale Commissione è composta da 3 (tre) membri effettivi a 2 (due) supplenti e viene scelta dal Congresso, nell'anno precedente il Congresso elettivo, tra le Associate che non rivestano altre cariche e incarichi e che si propongano. Rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un ulteriore triennio.
La Commissione Verifica Poteri si insedia nei Congressi e, prima che si proceda alle votazioni, verifica la regolarità dei versan1enti da parte delle Sezioni delle quote di cui all'art. 1O del Regolamento, con riferimento agli ultimi tre anni, al fine di ammetterle o non ammetterle al voto; verifica inoltre, in relazione al numero di iscritte ad ogni Sezione, quanti voti ogni Sezione può esprimere. Di tali verifiche redige verbale.
La procedura da seguire nelle adunanze elettive di Sezione e Nazionale è la seguente: la Presidente Nazionale o di Sezione, all'apertura della seduta, nomina rispettivamente quattro e due scrutatrici, di cui una fungerà da Presidente della Commissione Elettorale, tra le Associate presenti che si propongano al momento e che non si siano proposte per cariche elettive. Le schede prima delle votazioni vanno siglate da due componenti della Commissione elettorale.
Quindi la Presidente dà inizio alle votazioni per il Comitato Esecutivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri. Terminate le votazioni si procede allo spoglio.
Ultimati  gli  scrutini,  la  Presidente  Nazionale  o  di  Sezione  proclama immediatamente i risultati.
Le schede scrutinate, vidimate dalla Presidente della Commissione Elettorale e dalle scrutatrici con la semplice apposizione delle 4 e 2 firme, vengono conservate in plico suggellato e sul quale vengono apposte le dette firme.
Entro 15 (quindici) giorni dalla proclamazione del risultato, ogni iscritta può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali al Collegio dei Probiviri, di Sezione o Nazionale che dovranno decidere in 90 (novanta) giorni.
La Presidente Nazionale o di Sezione terminati i lavori Congressuali convoca l'Esecutivo neo eletto per eleggere la Presidente e la Giunta del Nuovo Esecutivo.
 

Art. 27 - Rimborsi spese

Tutti gli incarichi sociali sono svolti su base volontaria e non hanno diritto ad alcuna retribuzione.    ..
Le Presidenti o delegate che debbano partecipare per l'Associazione obbligatoriamente.agli Interregionali, Seminari e ai Congressi, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio, in misura pari al costo del biglietto in treno in seconda classe, da parte della Sezione di appartenenza, se espressamente richiesto. Per le pattecipazioni ai soli Congressi, la Tesoriera Nazionale partecipa nella misura del 50% ai detti rimborsi.
Il Comitato Esecutivo Nazionale stabilisce, con regolamento, l'entità del rimborso spese spettante alle proprie componenti, nonché alle componenti della Giunta Esecutiva, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, della Commissione Verifica Poteri, nonché alle Presidenti Sezionali ed alla Responsabile di redazione del Giornale dell'A.M.M.I..


SEZIONE IV  -  EMENDAMENTI A STATUTO E REGOLAMENTO


Art. 28 - Proposte

Le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento possono essere formulate:
1)    dal Comitato Esecutivo Nazionale;
2)    da ogni Sezione tramite la Presidente.

Art. 29- Formalità di presentazione

Le proposte di modifica provenienti dalle Sezioni devono essere inoltrate alla Presidente Nazionale, che le comunicherà tempestivamente al Comitato Esecutivo Nazionale.
Tutte le proposte di modifica vanno trasmesse alla Commissione Statuto e Regolamento, la quale entro 1O giorni dal ricevimento, redige e trasmette il proprio parere tecnico motivato, non vincolante, alla Presidente, che ne informa il Comitato Esecutivo Nazionale.
Ogni proposta di modifica, che va votata dal Congresso, va inserita a cura della Presidente Nazionale nell'ordine del giorno del Congresso e va comunicata a tutte le Sezioni almeno e non oltre sessanta giorni prima del Congresso, unitamente al parere del CEN sentita la Commissione Statuto e Regolamento.
Se approvate, le modifiche entrano in vigore all'inizio del successivo anno sociale e non possono essere ulteriormente modificate per un periodo di almeno tre anni.


Art. 30 - Pubblicazione

Lo Statuto ed il Regolamento vengono pubblicati sul sito nazionale AMMI.
La Segretaria nazionale avrà cura di aggiornare la pubblicazione ogni volta che il Congresso avrà apportato modifiche.